Cila: comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in edilizia
La Cila edilizia (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) consente di effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza dover attendere tempi lunghi. Ecco tutto quello che bisogna sapere per muoversi in maniera corretta e nel pieno rispetto legislativo.
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La Cila edilizia è stata introdotta con la legge 73/2010, la quale è andata a modificare l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia. Consente di iniziare i lavori di ristrutturazione nell’immediato, accelerando i tempi e snellendo le procedure burocratiche. Sarà sufficiente difatti presentare istanza presso l’Ufficio Tecnico del Comune in cui è presente l’immobile interessato.
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione in materia edilizia, che sembra aver trovato piena definizione con la recente Riforma Madia. Nello specifico il Decreto SCIA 2 è entrato in vigore l’11 dicembre 2016, portando una ventata di novità.
Vediamo nel dettaglio come funziona questo importante strumento.
Cila edilizia: quando serve
Prima di entrare nel dettaglio, bisogna specificare che esistono due diverse formule: la Cila e la Cil. La differenza sostanziale sta nella presenza o meno della firma di un professionista abilitato (appunto l’asseverazione).
Nel dettaglio, la Cil riguarda interventi di attività edilizia libera:
- Pavimentazione esterna
- Opere temporanee che non superino i 90 giorni
- Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari
- Intercapedini e locali tombati
- Creazione di aree ludiche senza scopo di lucro
- Realizzazione di vasche di raccolta delle acque
- Installazione di pannelli solari per edifici al di fuori dai centri storici.
Non richiedendo la presenza di un tecnico, può essere presentata direttamente dal proprietario dell’immobile.
La Cila invece interessa i lavori di manutenzione straordinaria, quindi lavori in cui sono previste opere di costruzione o demolizione di tramezzi, con significativo cambiamento degli ambienti.
Cila, Scia e Permesso di costruire
Attualmente quindi la normativa stabilisce che:
- non andranno presentate nè Cila nè Cil nei casi di manutenzione ordinaria ed eliminazione di barriere architettoniche.
- Per tutti gli interventi di tipo strutturale e i cambi di destinazione d’uso va presentata la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Per nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti e sopraelevazioni va richiesto il permesso di costruire.
- Tutti i casi di attività edilizia libera, le opere che richiedono il Permesso di costruire e la Scia, richiedono dunque la Cila.
Cila modello ed allegati
Per la Cila esiste un modello unico in cui sono riportate le informazioni essenziali inerenti ai lavori. Va accompagnato anche da:
- relazione asseverata dalla firma di un tecnico (ingegnere, architetto, geometra)
- documentazione fotografica
- elaborati del progetto che mostrino le condizioni dell’immobile prima e dopo i lavori
- i dati dell’impresa con relativo DURC
- titolo di proprietà dell’immobile
- firma del progettista e del proprietario.
Le opere che vengono effettuate devono rispettare il Regolamento edilizio e il Piano regolatore. Dovranno essere prese in considerazione anche tutte le norme in materia energetica, antisismica, antincendio e igienico-sanitaria. La responsabilità ricade al progettista in questo caso.
Cila fine lavori
Quando i lavori sono giunti a termine, è necessario presentare il cosiddetto certificato di collaudo finale. Nei casi di ristrutturazione con modifica degli ambienti interni, bisogna effettuare anche la variazione catastale entro 30 giorni dal termine dei lavori.
Cila edilizia: tempi e costi
La più grande innovazione rispetto alla DIA è la possibilità di procedere subito con i lavori. Una volta protocollata la domanda, non bisogna attendere i canonici 30 giorni per ottenere o meno il consenso.
I costi per presentare la domanda dipendono dai diritti di segreteria e variano da Comune a Comune. A questi andrà aggiunto ovviamente l’onorario del tecnico il quale potrebbe rientrare tra le eventuali detrazioni fiscali.
Sanzioni
Qualora il proprietario proceda con i lavori senza presentare relativa comunicazione, sono previste sanzioni fino a 1000 euro se si tratta di attività di libera edilizia. Se si tratta di attività differenti, la situazione inizia a diventare più seria, con multe salate, demolizione dell’immobile ed arresto.
Cil in sanatoria e Cila in ritardo
Qualora siano stati già effettuati dei lavori, ma si intende riparare al danno, si può ricorrere al Cil in sanatoria. Anche in questo caso sarà prevista una sanzione amministrativa. Anche per la Cila si può procedere nel corso della realizzazione delle opere.
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